STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
UFFICIALI DI GARA “LE TORRI” ROVIGO
Articolo 1
Denominazione, sede e durata
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva dilettantistica Ufficiali di Gara licenziati C.S.A.I. dell’Ac di ROVIGO , denominata:
Associazione sportiva Dilenttantistica“A.U.G. -LE TORRI-”
L’Associazione ha sede in ROVIGO - P.ZZA XX SETTEMBRE n°9; essa potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale e nei limiti consentiti dalla NS4.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 2
Oggetto e scopi
L’Associazione è un istituzione basata sui principi del mutuo soccorso, ha carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro, sindacali o di rappresentanza in altri Organismi; nello svolgimento della propria attività essa si uniforma a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.
L’Associazione si propone quale scopo principale la collaborazione con l’ Automobile Club provinciale di competenza in funzione dell’aggregazione degli Ufficiali di Gara, della facilitazione delle convocazioni per i servizi richiesti in occasione di gare e manifestazioni in generale nonché dell’organizzazione delle trasferte.
Per attuare le proprie finalità istituzionali l’Associazione potrà organizzare stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche quali, ad esempio:
a) indire corsi di preparazione e di aggiornamento per i propri associati;
b) promuovere lo scambio con altre associazioni analoghe, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell’attività sportiva;
c) pubblicare, previo benestare del G.U.G., riviste, videotape e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
d) aprire un sito Internet.
L’Associazione è affiliata alla C.S.A.I., il cui Regolamento, RNS ed NS, con particolare riferimento alla NS4, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati; si impegna a rispettare e a far rispettare, inoltre, il Codice Sportivo Internazionale ed i suoi allegati e le norme e la disciplina previste dal C.O.N.I.. L’Associazione comunicherà tempestivamente all’Automobile Club di appartenenza i servizi che intende svolgere. In conseguenza di ciò, in caso di concomitanza di gare organizzate o in svolgimento nella provincia, queste devono avere la priorità su eventuali altre gare organizzate altrove.
Articolo 3
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote associative degli associati, stabilite nella misura massima di Euro 25 annue nonché da raccolte pubbliche di fondi e da erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati. La quota associativa è dovuta per intero a prescindere dal momento dell’iscrizione e non è dovuto il rimborso parziale in caso di dimissioni nel corso dell’anno.
Potrà essere incamerata dall’Associazione una percentuale degli introiti derivanti dai rimborsi pagati dagli organizzatori delle gare nelle quali prestano servizio gli associati.
Al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali quali, in via esemplificativa, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport automobilistico.
Eventuali avanzi di gestione, riserve o capitale non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, agli associati.
Articolo 4
Associati
4.1 - Requisiti
Possono entrare a far parte dell’Associazione, quali soci ordinari, tutti gli Ufficiali di Gara provinciali titolari di licenza CSAI, comunque in regola con le norme di appartenenza all’Associazione stessa, che ne facciano istanza.
In sede di richiesta di ammissione essi dovranno dichiarare di:
- voler partecipare alla vita associativa;
- accettare, senza riserve, lo statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne che ne regolano l’attività;
- rispettare il Codice Sportivo internazionale ed i suoi allegati emanati dalla FIA;
- rispettare l’RNS e le sue Norme Supplementari, nonché il Regolamento della CSAI;
- accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.
L’appartenenza all’Associazione è condizionata dal rinnovo della licenza CSAI di Ufficiale di Gara per l’anno in corso.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
4.2 – Soci simpatizzanti
Possono essere ammessi, in qualità di soci simpatizzanti, senza diritto di voto, gli Ufficiali di Gara aventi qualifiche diverse da quelle previste dagli Albi Provinciali; nell’ambito dell’Associazione, la cui adesione è volontaria, essi non potranno assumere cariche e/o incarichi di alcun genere.
4.3 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
- per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decadenza, in quanto non in possesso di rinnovo della licenza CSAI;
- per radiazione, nel caso si verifichi uno dei seguenti casi:
a) inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
b) inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
c) inadempienza alle norme della FIA, della CSAI e del CONI come descritte nell’articolo 4.1;
d) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
e) motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale decisione è ammesso ricorso all’Assemblea la cui decisione è inappellabile.
Articolo 5
Diritti e doveri degli associati
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.
Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
A tale scopo ogni associato ha diritto:
a) a partecipare all’Assemblea ed a votare per l’approvazione dello Statuto e dei regolamenti interni nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione.
Per contro egli ha il dovere di:
b) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) osservare le norme stabilite dalla FIA, dalla CSAI e dal CONI;
d) pagare le quote associative;
e) partecipare alle attività preventivamente concordate;
f) mantenere un comportamento conforme con le finalità dell’Associazione.
Le infrazioni commesse dai propri associati relativamente al mancato rispetto di quanto previsto al punto e) verranno comunicate dall’Associazione agli organismi di giustizia sportiva della CSAI.
Articolo 6
Organi sociali
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario.
Articolo 7
L’Assemblea degli associati
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che abbiano rinnovato la licenza di Ufficiale di Gara per l’anno in corso e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario incaricato di redigere il verbale e di controfirmarlo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
La convocazione dell’Assemblea è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno per approvare la relazione di attività e il rendiconto consuntivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo e per deliberare sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Per discutere e deliberare su questioni diverse, riguardanti lo svolgimento complessivo dell’attività dell’Associazione, l’Assemblea è convocata secondo quanto disposto in proposito dal Regolamento Interno.
Inoltre, in seduta ordinaria, l’Assemblea si riunisce per il rinnovo, con votazione a scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta sia necessario per la vita dell’associazione stessa a richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo e di almeno tre membri dello stesso oppure dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, recante la data, l’ora e la sede della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno.
Tutte le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
All’Assemblea ordinaria annuale devono essere invitati, senza diritto di voto, il Fiduciario Zonale ed il Delegato CSAI Provinciale.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo costituisce l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea.
Dura in carica per il quadriennio olimpico di cui segue le scadenze; i suoi componenti possono essere rieletti. Ad essi è fatto divieto per il periodo del mandato, pena le decadenza dall’incarico, dal ricoprire cariche sociali in altre associazioni o società sportive e di promozione sportiva nell’ambito delle discipline automobilistiche.
Non possono far parte del CD coloro i quali hanno in corso provvedimenti disciplinari da parte della CSAI. La carica di consigliere è gratuita fatto salvo per il rimborso delle spese sostenute fuori sede per l’espletamento di speciali mandati ricevuti dal Consiglio stesso.
Tutti i soci che siano almeno al loro secondo anno di associazione (nel senso di annualità e non necessariamente di periodo solare) sono eleggibili.
I consiglieri sono eletti dall’Assemblea ordinaria a scrutinio segreto: risultano eletti coloro i quali abbiano ricevuto il maggior numero di voti. In caso di ex aequo per il quinto posto nel CD, prevale il socio avente maggiore anzianità nell’associazione o, in subordine, il maggior numero di presenze alle gare negli ultimi due anni di attività.
La decadenza dalla qualifica di socio comporta, automaticamente, anche quella di componente del CD; la decadenza può avvenire anche per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del CD. In caso di decadenza o di dimissioni dei singoli consiglieri si procede a nuove elezioni per la loro sostituzione secondo quanto previsto dal comma precedente ed il Consigliere neo eletto resterà in carica sino al termine naturale del mandato dell’intero Consiglio.
Nella prima riunione il componenti del CD eleggono a maggioranza semplice tra di loro il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Segretario è nominato dal Presidente scegliendolo tra i membri del CD
Indipendentemente dalle cariche sociali rivestite, i componenti del Direttivo, sempre nella prima riunione, provvedono a ripartire tra loro gli incarichi necessari a svolgere le attività di funzionamento dell’Associazione; tali attribuzioni sono rese pubbliche mediante affissione nella sede sociale entro un mese dall’assunzione degli incarichi.
Compito del Consiglio direttivo è:
- dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
- curare tutte le attività dell’associazione;
- organizzare manifestazioni all’interno dell’associazione stessa a beneficio della medesima e dei suoi soci simpatizzanti;
- formulare le proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- fissare annualmente l’ammontare della quota associativa nei limiti consentiti dall’articolo 3 del presente Statuto;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci e deliberare in merito alla perdita della qualifica degli associati.
Il CD si riunisce almeno una volta l’anno per redigere il rendiconto annuale economico-finanziario completato da una relazione illustrativa da presentare obbligatoriamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Il CD si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri; le riunioni si svolgono nella sede sociale o laddove ritenuto più utile in relazione all’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo quali e-mail o pubblicazione nel sito dell’Associazione, al domicilio di ciascun consigliere almeno otto giorni prima del giorno della riunione stessa. In caso di estrema urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telegramma con preavviso di almeno 36 ore. In difetto di tale formalità Il CD delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del CD.
Per gravi e giustificativi motivi il Consiglio Direttivo del GUG può, a suo insindacabile giudizio, sciogliere di diritto il CD dell’Associazione e sostituirlo con un Commissario Straordinario; egli provvederà nel minor tempo possibile a convocare, nei modi previsti dall’articolo 7 del presente statuto, un’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo CD dell’Associazione.
Articolo 9
Il Presidente
Successivamente al rinnovo del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Automobile Club di appartenenza deve esprimere il suo gradimento per l’Ufficiale di Gara eletto alla Presidenza dell’Associazione. Qualora ciò non si verificasse, né per un altro eventuale componente del Direttivo proposto per la Presidenza in sua vece, il Consiglio Direttivo del GUG potrà provvedere insindacabilmente alla nomina d’ufficio del Presidente dell’Associazione, sempre effettuando la scelta tra i componenti eletti nel CD, anche contro il parere dell’Automobile Club competente.
In caso di assenza, impedimento temporaneo o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca l’Assemblea dei soci e del CD; presenta all’Assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del CD; ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Inoltre egli relaziona annualmente al Fiduciario di Zona del GUG, al Delegato Sportivo Provinciale CSAI ed al Presidente dell’Automobile Club di appartenenza in merito all’attività sociale e sportiva svolta, sull’organico dell’Associazione e sui programmi ed obiettivi futuri.
Articolo 10
Il Segretario
Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza e degli atti di funzionamento materiale dell’Associazione; tiene aggiornato l’elenco dei soci; provvede alla tenuta dei libri contabili; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con quest’ultimo e con il Vicepresidente nello svolgimento dei loro compiti.
Articolo 11
Rendiconto economico-finanziario
Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.
Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
Articolo 12
Intrasmissibilità della quota associativa
La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo.
Articolo 13
Scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea straordinaria, che in questo caso opera con esclusione delle deleghe previste dall’articolo 7, delibera:
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori, eventualmente scelti anche fra i non soci;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione. La richiesta di Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli soci ordinari, con esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento, saldate le pendenze e le passività economiche, anche secondo il principio del mutuo soccorso citato nell’articolo 2, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.